((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) .
Verify source ↗ AI-assisted research summary: A fund is established within the Ministry of Foreign Affairs for humanitarian demining and clearing areas contaminated by explosive war remnants.
Testo in vigore dal: 5-7-2011 aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi 1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate: a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio; b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi; c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica, d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi; e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; ((g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo)) ((1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico))