Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
This provision says the decree reorganizes the National Research Council (CNR) and sets its purposes, activities, bodies, and operating principles.
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- Jurisdiction
- Italy
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- 003G0155
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- it
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Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
AI-assisted research summary: This provision says the decree reorganizes the National Research Council (CNR) and sets its purposes, activities, bodies, and operating principles.
Testo in vigore dal: 7-6-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 ; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 ; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per: a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo; b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative; c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca; e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale; f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca; g) valutare i risultati della ricerca. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L' art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». - Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art 5. - 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere». - La legge 6 luglio 2002, n. 137 , concerne: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici». - Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , reca: «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche». - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , concerne: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
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