AI-assisted research summary: This text is a preamble listing legal bases and prior opinions; Article 1 replaces the title of decree legislative no. 626/1994.
Testo in vigore dal: 10-9-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 , ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5; Vista la direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 , relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo n. 626/1994 », è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiati della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39 , reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. L'art. 1, commi, 3 e 5, della citata legge, cosi recitano: «