Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
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Testo in vigore dal: 2-2-2016 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 , recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 , recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 , provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: «ENEA», secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso". ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 luglio 2009, n. 99 , come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 , ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 ".