AI-assisted research summary: This provision amends an earlier rule and excludes magistrates outside the organic role of the judiciary from certain listed appointments.
Testo in vigore dal: 28-1-2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di legittimita»; b) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;»; c) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) lettera soppressa.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.), come modificato dal regolamento qui pubblicato: «