AI-assisted research summary: This article sets up the national Consultation on alcohol-related problems, lists its members, and gives it meeting, advisory, and coordination functions.
Art. 4 (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati). - 1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da: a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede; b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati; c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato; e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente; f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore; g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche; h) due membri designati dal Ministro della salute; i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato. 2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente. 3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g). 4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta. 5. La Consulta: a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza; c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità; d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge. 6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.». Note alle premesse: - Il testo dell' art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125 , è riportato nella nota al titolo. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è riportato nella nota al titolo.