Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
Verify source ↗ AI-assisted research summary: This provision says the regulation applies to several professional orders, including agronomists/foresters, architects, social workers, actuaries, biologists, geologists, and engineers.
Testo in vigore dal: 15-2-2018 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117 , sesto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , come modificato dall' articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ; Visto l' articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ; Sentiti gli ordini professionali interessati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005; Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, ((...)) dei geologi e degli ingegneri.