Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
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Testo in vigore dal: 13-2-2018 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 , che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto; Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 , recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 , recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 , e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione (( 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 . )) (( 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 . )) 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferma restando la disciplina ivi prevista. 3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.