AI-assisted research summary: This regulation by the Minister of Health amends earlier food-additive rules, including labeling and tables of permitted sweeteners.
Testo in vigore dal: 9-10-2005 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 , concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 94/36/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE , modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004 ; Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 , in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE ; Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 4 maggio 2005; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004 , è modificato come segue: a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»; b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»; c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego è modificato come segue: 1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» è sostituita dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»; 2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» è sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 »; 3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» è sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 »; 4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 »; 5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 »; 6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» è completata come segue: Essoblaten 1000 mg/kg 7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» è sostituita dall'allegato I del presente decreto; 8) è aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Nota al titolo: - La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004 . Note alle premesse: - Il testo dell' art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente: «