((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))
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Testo in vigore dal: 15-12-2021 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 117 della Costituzione ; ((Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;)) Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 , ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 , relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; ((Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ;)) Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 ; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 ; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; ((Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 ; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 ; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;)) Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico ((e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater)) . 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinchè i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, ((Capo I e)) Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 . (( 2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis. 2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a-bis), il presente decreto disciplina, altresì, il riutilizzo dei documenti nella disponibilità delle imprese pubbliche: a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; b) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ; c) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 ; d) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/1992 . 2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse; 2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresì il riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 , di recepimento della direttiva 2007/2/CE . )) 3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102 .