Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. | 007G0086 — Italy law | Esheria

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il regolamento identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni che l’Avvocatura dello Stato e le Avvocature distrettuali possono svolgere nelle loro funzioni istituzionali.

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Regulation
Citation
007G0086
Version
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Language
it
Updated
Official source
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Statute overview

About this statute

Il regolamento identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni che l’Avvocatura dello Stato e le Avvocature distrettuali possono svolgere nelle loro funzioni istituzionali. Public bodies may process personal data only for institutional functions and must follow the Code, laws, and regulations; they generally must not ask the data subject for consent. A public body may process certain non-sensitive, non-judicial data, and may share data with other public bodies or with private/economic public entities only under the stated legal conditions. I soggetti pubblici possono trattare dati sensibili solo in casi autorizzati da legge e con condizioni specifiche; in alcune ipotesi devono anche rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni e aggiornarli periodicamente. I soggetti pubblici possono trattare dati giudiziari solo se autorizzati da una legge espressa o da un provvedimento del Garante che indichi finalità, tipi di dati e operazioni consentite.