AI-assisted research summary: This provision sets out the legal basis and makes changes to rules on the Commission for access to administrative documents, including deleting one sentence and repealing article 27, paragraph 7.
Testo in vigore dal: 6-10-2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ed in particolare l'articolo 1, comma 1346; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, che disciplina la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione delle funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 giugno 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Funzioni e compiti 1. All' articolo 18, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso. 2. L' articolo 27, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è abrogato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il testo del comma 1346 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente: «1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.». - Si riporta il testo dell' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, come modificato al presente decreto: «