((Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))
Verify source ↗ AI-assisted research summary: This provision sets the scope of the decree on electromagnetic compatibility and lists several categories of equipment that are outside its application.
Testo in vigore dal: 26-5-2016 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47, comma 4; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 ; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 ; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante attuazione della direttiva 1999/5/CE ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , di recepimento della direttiva 1999/5/CE ; (( b) ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio , il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ; )) (( c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonché modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato; )) (( c-bis) ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; )) d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari. 3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: a) ((sono incapaci di generare o contribuire)) a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; b) funzionano senza ((deterioramento inaccettabile)) in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. 4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive ((dell'Unione europea)) , il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti. 5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della legislazione ((dell'Unione europea)) o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.