Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Verify source ↗ AI-assisted research summary: La procura della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza del richiedente assiste chi chiede l’indennizzo per un reato commesso in un altro Stato membro UE.
Testo in vigore dal: 9-8-2019 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2005 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/80/CE , compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Autorità di assistenza 1. Allorchè nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza: a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato; b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda; c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta; d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato; e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato; f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria. 2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) , quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinchè l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11 . 3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) , quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.