AI-assisted research summary: This provision amends the eyesight-based medical criteria used for first-category seafarers’ registration.
Testo in vigore dal: 6-8-2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 , recante accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria ed in particolare gli elenchi ad esso annessi; Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602 , recante modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 , concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536 , recante modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Riconosciuta la necessità di modificare, alla luce dei progressi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri valutativi relativi ai requisiti visivi necessari alla formulazione del giudizio di idoneità per l'iscrizione alle matricole della gente di mare; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria 1. Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 , è sostituito dal seguente: «22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi: a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate; b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore. Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara. Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Può essere considerato come normale un campo visivo che presenti: a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare; b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Il testo dell' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , concerne: «Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria». - La legge 28 ottobre 1962, n. 1602 , concerne: «Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 , concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare». - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536 , concerne: «Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 ». - Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «