Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali. (10G0154) | 010G0154 — Italy law | Esheria

Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali. (10G0154)

L'esercente deve prestare una cauzione, fissata dal Ministero dello sviluppo economico, tra 14.000 e 700.000 euro.

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Regulation
Citation
010G0154
Version
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Language
it
Updated
Official source
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bond/caution guarantee/caution money public administration regulations regulatory compliance security deposit warehouse operations

Statute overview

About this statute

L'esercente deve prestare una cauzione, fissata dal Ministero dello sviluppo economico, tra 14.000 e 700.000 euro. Il Presidente della Repubblica può emanare regolamenti, ma solo con deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere del Consiglio di Stato entro 90 giorni dalla richiesta. The rules for carrying out this decree will be set by a regulation issued by royal decree after hearing the Council of State. L'esercente deve prestare una cauzione entro limiti minimi e massimi fissati dalla norma, e deve reintegrarla entro 15 giorni se i titoli depositati perdono il 5% di valore; gli interessi spettano al cauzionante salvo opposizioni. L’esercente deve prestare una cauzione adeguata a garanzia di obbligazioni verso l’erario, i depositanti e loro aventi causa, entro un importo minimo e massimo stabilito; la cauzione può anche essere prestata in forme diverse, e può dover essere reintegrata se il valore dei titoli scende.