Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (11G0056)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: The decree sets the requirements for becoming a driving school teacher and notes that revocation of the relevant driving licence causes loss of the qualification.
Testo in vigore dal: 6-4-2024 aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante «Nuovo codice della strada », e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall' articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , e, da ultimo, dall' articolo 20, comma 5, lettere f) , g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi; Visto l' articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale è materia di legislazione esclusiva della regione; Visto l' articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ; Considerata la necessità di determinare i requisiti di idoneità tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonché i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi è riconosciuta in materia di formazione; Vista la necessità di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola; Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato , Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009 , relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri; Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti: a) età non inferiore a diciotto anni; (( b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; )) c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall' articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale ((, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana)) . 1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.