Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validità 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009. (12G0223) | 012G0223 — Italy law | Esheria

Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validità 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009. (12G0223)

Il regolamento rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale per i medici e altre professionalità sanitarie che assistono il personale navigante; chiunque spetti deve osservarlo e farlo osservare.

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Regulation
Citation
012G0223
Version
Undated source snapshot
Language
it
Updated
Official source
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government composition health services public funding

Statute overview

About this statute

Il regolamento rende esecutivo l’accordo collettivo nazionale per i medici e altre professionalità sanitarie che assistono il personale navigante; chiunque spetti deve osservarlo e farlo osservare. Sets the number of ministries at 13, limits total government members to 63, and creates a fund in the Ministry of Health budget.