Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00017) | 15G00017 — Italy law | Esheria

Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00017)

Il Consiglio nazionale forense deve aggiornare l’elenco dei difensori d’ufficio ogni tre mesi; gli iscritti devono inviare la documentazione ogni anno e non possono chiedere la cancellazione prima di due anni.

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Act or statute
Citation
15G00017
Version
Undated source snapshot
Language
it
Updated
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Statute overview

About this statute

Il Consiglio nazionale forense deve aggiornare l’elenco dei difensori d’ufficio ogni tre mesi; gli iscritti devono inviare la documentazione ogni anno e non possono chiedere la cancellazione prima di due anni. Il Consiglio nazionale forense deve aggiornare trimestralmente l'elenco degli avvocati disponibili per le difese d'ufficio, e gli iscritti devono inviare ogni anno la documentazione richiesta.