AI-assisted research summary: This regulation sets simplified criteria for assessing, securing, and remediating soil and groundwater at fuel station sites.
Testo in vigore dal: 7-4-2015 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e 252, comma 4, ultimo periodo; Vista l'appendice "V" del manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati" [http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ], revisione 2, elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che individua lo scenario di esposizione commerciale/industriale da applicare nell'analisi di rischio per la bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti vendita carburanti; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9525 del 17 marzo 2014; Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, all'Adunanza del 25 settembre 2014; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell' articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1054 del 5 febbraio 2015; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalità e oggetto 1. Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (di seguito denominati PV ). 2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce: a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza; b) le modalità di caratterizzazione delle aree; c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; e) criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53: «1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.». - Si riporta il testo degli articoli 242, comma 13-bis , 249 e 252 , comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante: «Norme in materia ambientale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: «