Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: This provision says the decree applies to certain maritime workers serving on Italian-flag vessels, with listed exceptions.
Testo in vigore dal: 15-12-2021 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739 , recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 ; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 , concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST); Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119 , concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 , recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 , recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007 , recante procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è Focal Point presso l'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) e presso l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) in materia di formazione ed addestramento del personale marittimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ((o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento)) , che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione: a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.