Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del ((Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)) . (15G00150)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: Questo decreto stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme UE sui pagamenti transfrontalieri, i bonifici e gli addebiti diretti in euro.
Testo in vigore dal: 29-9-2022 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13; Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio , che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 , ed in particolare gli articoli 11 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , ed in particolare l'articolo 27; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , ed in particolare gli articoli 39 e 40; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 , recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , ed in particolare l'articolo 2; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del (( regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)) , e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio , che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.