Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151) | 15G00151 — Italy law | Esheria

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151)

This provision mainly defines terms used in the decree, including microcredit operators, minor confidi, IFRS and non-IFRS intermediaries, control, associated enterprise, and participation.

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Regulation
Citation
15G00151
Version
Undated source snapshot
Language
it
Updated
Official source
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Statute overview

About this statute

This provision mainly defines terms used in the decree, including microcredit operators, minor confidi, IFRS and non-IFRS intermediaries, control, associated enterprise, and participation. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per attuare le direttive elencate negli allegati A e B, entro i termini previsti dalla legge richiamata. Il microcredito può essere concesso da soggetti iscritti in un apposito elenco, e il Ministro dell’economia deve emanare le disposizioni attuative sentita la Banca d’Italia. L’Organismo per l’elenco dei confidi è istituito e gestisce l’elenco, mentre Ministero e Banca d’Italia hanno poteri di approvazione, vigilanza e intervento. This article says the decree applies to several categories of companies and financial institutions, including listed issuers, companies with widely held securities, banks, intermediaries, insurers, and certain consolidated-group companies, subject to stated exclusions.