AI-assisted research summary: This provision removes the words requiring shipboard public correspondence service to be carried out in duplex mode.
Testo in vigore dal: 29-10-2015 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , recante Codice delle comunicazioni elettroniche che recepisce le direttive comunitarie 2002/19/CE , 2002/20/CE , 2002/21/CE , 2002/22/CE e 2002/77/CE in materia di comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 169 e 170 riguardanti il servizio di corrispondenza pubblica a bordo delle navi; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 , recante regolamento riguardante la regola tecnica per la costruzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS, e in particolare, il comma 2 dell'articolo 33, relativo all'espletamento del servizio di corrispondenza pubblica, e l'articolo 4 relativo alla valutazione di conformità tecnica degli apparati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , recante il regolamento con cui vengono approvate norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni; Vista la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 , e i successivi emendamenti della Convezione stessa; Tenuto conto della difficoltà di reperire nel mercato apparati radioelettrici operanti in modalità duplex conformi alla direttiva 96/98/CE , e successive modificazioni, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 ; Visto il Capitolo IV titolato Radiocomunicazione della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), che non indica alcuna modalità relativa agli apparati radioelettrici per svolgere le comunicazioni di carattere generale, tra cui il servizio per la corrispondenza pubblica; Tenuto conto che il citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli articoli 169 e 170 in materia di «corrispondenza pubblica» a bordo delle navi non delinea alcuna specifica tecnica circa la modalità di espletamento del suddetto servizio, rinviando per i requisiti tecnici al decreto del Ministro; Considerato che dalla normativa nazionale e internazionale - di rango superiore al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 - non risulta alcuna indicazione, né alcuno specifico obbligo sulla modalità di espletamento del servizio radiotelefonico di «corrispondenza pubblica» da effettuare con il tipo di apparato radioelettrico; Ravvisato che in tale ambito normativo è possibile allineare il comma 2 dell'articolo 33 rubricato «corrispondenza pubblica» del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 , agli emendamenti alla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), poiché non risulta alcun contrasto con la normativa primaria di settore; Riconosciuta, pertanto, l'esigenza di garantire l'operatività nel settore radiomarittimo del servizio radiotelefonico per la corrispondenza pubblica attraverso l'installazione di apparati radioelettrici diversi da quelli in modalità duplex - non reperibili nel mercato; Ravvisata l'esigenza di procedere alla modifica parziale del comma 2 dell' articolo 33 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 , con espunzione della sola parte in cui si fa riferimento alla modalità duplex; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 , effettuata con nota del 26 maggio 2015, protocollo n. 12522; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 , le parole: «, da svolgersi in modalità duplex» sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 agosto 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3555 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 169 e 170 del decreto legislativo 1 agosto n. 259 ( Codice delle comunicazioni elettroniche che recepisce le direttive comunitarie 2002/19/CE , 2002/20/CE , 2002/21/CE , 2002/22/CE e 2002/77/CE in materia di comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 - Suppl. Ord., con le modifiche apportate dall' art. 80, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126: "