AI-assisted research summary: Il regolamento disciplina come si calcolano e si liquidano i compensi degli amministratori giudiziari iscritti all’Albo per attività su beni sequestrati.
Testo in vigore dal: 25-11-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all' articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell' articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 » e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; Ritenuto che l'attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell' articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "