Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (17G00035) | 17G00035 — Italy law | Esheria

Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (17G00035)

La garanzia può essere prestata solo in alcune forme e, per gruppi di società sopra una certa soglia patrimoniale, la capogruppo o controllante può assumerla direttamente; in questo caso deve anche avvisare prima l’ente beneficiario se intende cedere la partecipazione.

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Regulation
Citation
17G00035
Version
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Language
it
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Statute overview

About this statute

La garanzia può essere prestata solo in alcune forme e, per gruppi di società sopra una certa soglia patrimoniale, la capogruppo o controllante può assumerla direttamente; in questo caso deve anche avvisare prima l’ente beneficiario se intende cedere la partecipazione. Le sentenze a favore del contribuente sono subito esecutive; per somme oltre 10.000 euro, il giudice può chiedere una garanzia. Se la sentenza non viene eseguita, il contribuente può chiedere l’ottemperanza. Where a customs debt guarantee is required, it may be provided in several permitted forms. Article 29 defines collective credit guarantee consortia/cooperatives and sets participation conditions for benefit eligibility. Only authorized financial intermediaries registered in the Bank of Italy’s register may carry out lending to the public; they may also carry out certain other activities if the stated authorizations and conditions are met.