Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. (19G00056)
This preamble lists the legal bases and sources for the decree and states that Consob must identify at least certain rules for related-party transactions, while involved administrators and shareholders must abstain from voting unless safeguards apply.
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- Italy
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- 19G00056
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This preamble lists the legal bases and sources for the decree and states that Consob must identify at least certain rules for related-party transactions, while involved administrators and shareholders must abstain from voting unless safeguards apply. The management bodies of listed-type companies must adopt rules for related-party transactions that ensure transparency and substantive/procedural fairness, and disclose them in the management report.
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Legal text
Provisions of Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. (19G00056)
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AI-assisted research summary: This preamble lists the legal bases and sources for the decree and states that Consob must identify at least certain rules for related-party transactions, while involved administrators and shareholders must abstain from voting unless safeguards apply.
Testo in vigore dal: 10-6-2019 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 quinto comma , e 117, secondo comma, della Costituzione ; Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 , che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), in particolare l'Allegato A; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private ; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 , recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice civile 1. All' articolo 2391-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e le regole previsti dal»; b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all' articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE , almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 , che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti è pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti è pubblicato nella G.U.U.E. 4 settembre 2018, n. L 223. - Il testo dell'allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle assicurazioni private ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. - La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O. - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Note all'art. 1: - Il testo dell' articolo 2391-bis del codice civile , come modificato dal presente decreto, così recita: «
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Art. 2391-bis (
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Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all' articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE , almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.».
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