AI-assisted research summary: This part lists the key definitions used in the decree.
Testo in vigore dal: 8-1-2026 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 , recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 65; Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili»; Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 , recante «Riordinamento degli Archivi notarili»; Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723 , recante «Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili»; Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220 , recante «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Sentito il Consiglio nazionale del notariato il 7 novembre 2024; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 724, in data 21 novembre 2024; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale il 9 maggio 2025; Udito il parere n. 962/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2025; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «legge notarile»: la legge 16 febbraio 1913, n. 89 ; c) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; d) «regolamento notarile»: il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , recante il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; e) «archivio centrale»: l'archivio centrale informatico di cui all' articolo 65 della legge n. 89 del 1913 ; f) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; g) «dominio del notariato»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Consiglio nazionale del notariato gestisce in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; h) «portale dei servizi telematici»: la piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 ; i) «sistema informatico»: il sistema informatico dell'archivio centrale informatico previsto dall' articolo 65 della legge n. 89 del 1913 ; l) «area riservata ai soggetti legittimati»: la sezione del sistema informatico alla quale accedono singolarmente i soggetti legittimati all'invio dei fascicoli digitali, contenente tutti i documenti e i servizi forniti ai medesimi soggetti legittimati; m) «area riservata all'amministrazione»: la sezione del portale dei servizi telematici nella quale sono resi disponibili i documenti e i servizi forniti ai soggetti abilitati interni; n) «soggetti legittimati»: i soggetti legittimati alla sottoscrizione e trasmissione dei documenti contenenti gli adempimenti disciplinati dal presente decreto; o) «soggetti abilitati interni»: il personale dell'amministrazione degli archivi notarili; p) «accesso»: l'operazione che consente di consultare i dati e i documenti conservati nel sistema informatico mediante visualizzazione, download e stampa di dati e documenti informatici; q) «elaborazione»: l'operazione di trattamento dei dati per monitoraggi, statistiche e ogni altra finalità consentita dalla legge; r) «immissione:»: l'operazione di inserimento di dati e documenti nel sistema informatico per le finalità per cui esso è istituito; s) «aggiornamento»: l'operazione di trattamento che consente di modificare o di cancellare i dati contenuti nel sistema informatico; t) «interrogazione»: l'operazione di collegamento con il sistema informativo al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione e aggiornamento relative ai dati e ai documenti conservati nel sistema stesso; u) «Ufficio centrale»: l'Ufficio centrale degli archivi notarili. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «