Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalità di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. (25G00204) | 25G00204 — Italy law | Esheria

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalità di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. (25G00204)

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Jurisdiction
Italy
Instrument
Regulation
Citation
25G00204
Version
Undated source snapshot
Language
it
Updated
Official source
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Statute overview

About this statute

This part lists the key definitions used in the decree. Ministerial and interministerial regulations may be issued only in the cases authorized by law, must not conflict with government regulations, and must be communicated to the Prime Minister before issuance. Il notaro deve inviare ogni mese all’archivio notarile distrettuale una copia dei repertori e, se non ha ricevuto atti nel mese, un certificato negativo; più avanti la trasmissione passa in via telematica all’Ufficio centrale secondo una data fissata con decreto.