Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (26G00015)
This provision changes the verification periodicity for certain measuring instruments to 13 years.
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- Jurisdiction
- Italy
- Instrument
- Regulation
- Citation
- 26G00015
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- it
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Statute overview
About this statute
This provision changes the verification periodicity for certain measuring instruments to 13 years. The State keeps certain policy-setting, standards-setting, and administrative functions in transferred areas; the agriculture ministry prepares an annual control program and finances national breeders’ registry activities, while regions finance territorial functional-control activities. The provision exempts certain users of glass, terracotta, or similar measuring instruments from an obligation, requires provincial metric offices to compile a user list from municipal data, and assigns the Minister power to adopt related updates by decree. L'article permits several kinds of regulations to be issued, but only within the conditions and approvals listed here.
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Provisions of Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (26G00015)
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision changes the verification periodicity for certain measuring instruments to 13 years.
Testo in vigore dal: 6-2-2026 IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77 , recante «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4; Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 , recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 , come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, che ne dispone l'abrogazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 .» e, in particolare, l'articolo 47, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 , concernente «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 , concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»; Considerato che è stata esperita la procedura di informazione prevista dall' articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 , giusta comunicazione alla Commissione europea in data 10 dicembre 2024 e pubblicazione sul sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) fino al 11 marzo 2025, nel rispetto del termine di tre mesi di cui al medesimo articolo 6; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 0022981 del 14 ottobre 2025; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 1 . Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 , alla tabella di cui all'allegato IV, punto 1, seconda colonna «Periodicità della verificazione», settima riga, le parole: «Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m³/h compresi: 10 anni» e «Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m³/h: 13 anni» sono sostituite dalle seguenti: «Meccanici, Statici e venturimetrici:13 anni». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno. - Si riporta il testo dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 21 aprile 1998 : «
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Art. 47 (
AI-assisted research summary: The State keeps certain policy-setting, standards-setting, and administrative functions in transferred areas; the agriculture ministry prepares an annual control program and finances national breeders’ registry activities, while regions finance territorial functional-control activities.
Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore. 2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive. 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. 4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. 5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l' articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280 , ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. 6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , il finanziamento delleattività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. 7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 , il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.». - Si riporta l' articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , recante: «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997 : « - 3 Verify source ↗
Art. 3 (
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Art. 3 (Disposizioni in materia di pesi e misure). - 1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacità, quando siano di vetro, terracotta o simili". 2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , è abrogato. 3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi: a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria; b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici; c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche; d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.». - Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : « - 17 Verify source ↗
Art. 17 (
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Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 , recante: «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017 . - La direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura è pubblicata nella GUUE del 29 marzo 2014, n. L 96. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 , recante: «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 . Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'Allegato IV, punto 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 , come modificato dal presente decreto: Allegato IV (art. 4, comma 3) Periodicità delle verificazioni 1. Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio Parte di provvedimento in formato grafico Omissis.».
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